Energy Audit – La Diagnosi energetica tra obblighi e opportunità

21.10.2019

Come disse Lord Kelvin: “Se non si può misurare qualcosa, non si può migliorarla”. E questo vale anche per l’efficienza energetica delle nostre imprese e dei nostri edifici.

Conoscere i propri consumi energetici e i processi serviti da tale energia è fondamentale per individuare le aree in cui il margine di miglioramento è più alto, le aree in cui investire in modo efficace.

La direttiva 2012/27/UE ha proprio quest’obiettivo. L’audit energetico viene, infatti, indicato come misura per conoscere i propri profili di consumo e per individuare soluzioni di miglioramento.

Non va dimenticato che l’obiettivo di riduzione dei costi e dei consumi va di pari passo con l’analisi del bene prodotto nell’oggetto di diagnosi, sia esso un derivato di un processo produttivo o una condizione di comfort in un edificio a uffici. Per questo motivo i consumi raccolti vanno analizzati per centri di costo e valutati attraverso specifici indicatori di prestazione (chiamati nella direttiva ENPI – ENergy Performance Indicator) per individuare le aree di consumo che hanno necessità d’intervento.

Requisiti e scadenze

In Italia la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 102 del 2014.

Secondo i requisiti, la diagnosi energetica va eseguita entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, con scadenza quadriennale. Tutte le imprese che hanno inviato la diagnosi entro la prima scadenza del 5 dicembre del 2015, devono rinnovare l’analisi entro il prossimo 5 dicembre 2019. I risultati vanno trasmessi all’ENEA entro il 22 dicembre 2019 da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Se s’invia la diagnosi per la prima volta, le valutazioni possono essere basate su stime e calcoli; in caso di rinnovo, il diagramma dei flussi energetici deve essere supportato da misure. È necessario, quindi, sviluppare un Piano delle Misure adeguato all’oggetto di analisi e alla sua complessità, in base al quale svolgere una campagna di misure o implementare un sistema fisso di monitoraggio energetico.

Chi sono i soggetti obbligati?

Sono obbligate a eseguire e/o rinnovare l’audit energetico secondo il decreto legislativo 102/2014 le grandi aziende o le imprese energivore.

Per quanto riguarda le prime, si tratta delle imprese con più di 250 dipendenti e/o con un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro o con bilancio totale annuo superiore ai 43 milioni di euro.

Le imprese energivore o “a forte consumo di energia elettrica” sono, invece, quelle iscritte nell’elenco tenuto dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e che beneficiano di agevolazioni sugli oneri di sistema; sono imprese con codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera, che consumano più di 2,4 GWh di energia elettrica nell’anno di riferimento e con un rapporto tra costo dell’energia elettrica e fatturato superiore al 2%. L’impresa energivora può non svolgere la diagnosi energetica se ha implementato un sistema di gestione tipo EN ISO 14001, ISO 50001 o EMAS che preveda una diagnosi energetica conforme al decreto 102.

Se l’impresa è costituita da più siti la diagnosi va fatta su tutti?

Le linee guida non danno una definizione precisa, ma occorre scegliere il numero e la tipologia adeguata di siti in modo che l’analisi risulti rappresentativa dell’intera azienda.

A questo proposito ENEA ha proposto un calcolo non vincolante (riportato nell’Allegato 1 alle Linee Guida) per la scelta dei siti da sottoporre a diagnosi. Ad esempio sono da sottoporre a diagnosi tutti i siti con consumo sopra i 10.000 tep per il settore industriale e sopra i 1.000 tep per il settore terziario. Per le altre fasce di consumo si riporta di seguito lo schema del campionamento proposto per il settore terziario.

Chi può svolgere la Diagnosi secondo il decreto 102/2014?

I soggetti qualificati a svolgere la diagnosi secondo il decreto legislativo 102/2014 sono gli EGE – Esperti in Gestione dell’Energia, professionisti qualificati secondo la norma UNI CEI 11339 e le società ESCo – Energy Service Company certificate secondo la norma UNI CEI 11352.

Obbligo o opportunità?

La valutazione dello stato energetico della propria azienda e dei propri siti è sì un obbligo normativo, ma può essere affrontato come un’opportunità di analisi e valutazione attenta delle prestazioni energetiche delle proprie attività al fine di individuare un piano di interventi per migliorare l’efficienza dei propri processi.

Habitech può supportarvi nella diagnosi energetica con il suo Team Energia composto da Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e persone con competenza ed esperienza in temi di efficienza energetica.

Grazie alle competenze sviluppate in tema di sostenibilità degli edifici, l’approccio di Habitech alla diagnosi si estende anche alla gestione dei consumi idrici e ai rifiuti e sfrutta la sinergia con le valutazioni di sostenibilità sugli edifici esistenti.

Scopri di più: https://www.habitech.it/Servizi/Energy-Audit

un articolo di:

Benedetta Gaglioppa, Project Manager di Habitech

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